Fatti

Il ricorrente, X., ha ottenuto la patente di guida della categoria B nel 1978 e quella della categoria D1 nel 1991. Era attivo come imprenditore di taxi indipendente. Il controllo dei veicoli a motore del Cantone di Soletta (MFK) ha avviato un procedimento amministrativo contro X. nel 2002 e ha preso conoscenza di un parere dei servizi psichiatrici del Cantone di Soletta su X. del 13 gennaio 1998, in cui era stata diagnosticata una sospetta malattia schizofrenica. X. si è opposto a una valutazione psicologica della guida, ma è stato obbligato a farla dal Tribunale federale. La valutazione psicologica della guida del 4 ottobre 2005 ha concluso che l'idoneità alla guida per la categoria D1 non era presente e che quella per la categoria B era appena sufficiente.

Il Tribunale amministrativo del Cantone di Soletta ha confermato il ritiro cautelare per la categoria D1 e ha richiesto un parere aggiuntivo per la categoria B. X. ha presentato ricorso al Tribunale federale, che è stato respinto.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato il ritiro cautelare della patente di guida per la categoria D1 e la richiesta di un parere aggiuntivo per la categoria B. Ha stabilito che l'idoneità alla guida per la categoria D1 non era presente a causa della valutazione psicologica della guida, poiché X. non disponeva di riserve di prestazione sufficienti per reagire in modo appropriato e tempestivo nel traffico stradale con un veicolo a motore con aumentata responsabilità di guida.

Il Tribunale ha ritenuto che il ritiro cautelare per la categoria D1 fosse legittimo, poiché l'idoneità alla guida non era più presente. Ha anche respinto la richiesta di un parere aggiuntivo per la categoria B, poiché non era stato chiarito in…