Fatti

X., eletto consigliere comunale della città di L., è stato incaricato dei Servizi industriali dal giugno 1981 fino alle sue dimissioni poco prima del rinnovo delle autorità comunali nell'autunno 1989. Il regolamento del Municipio di L. prevedeva che i membri di questa autorità non potessero far parte dell'amministrazione di alcuna impresa o società che perseguisse uno scopo di lucro, a meno che il comune non avesse un interesse manifesto, e che i gettoni di presenza percepiti dai membri del Municipio in questo contesto dovessero essere versati alla cassa comunale.

Fin dal suo ingresso in Municipio, X. è diventato amministratore o membro del comitato direttivo di varie società a scopo di lucro e ha ricevuto gettoni di presenza. Constatando che aveva restituito solo una parte dei gettoni di presenza ricevuti, il comune lo ha diffidato a pagare le somme dovute, il che egli ha fatto in più versamenti.

Il Tribunale correzionale ha condannato X. per abuso di fiducia qualificato, ma la Corte di Cassazione cantonale ha modificato la qualificazione giuridica del reato, ritenendo la gestione sleale invece dell'abuso di fiducia qualificato.

Legge

La Corte di Cassazione penale del Tribunale federale ha accolto il ricorso in nullità di X. e annullato la sentenza cantonale. Ha ritenuto che i fatti accertati non costituissero una gestione sleale ai sensi dell'art. 159 cpv. 1 CP.

Infatti, sebbene X. fosse stato incaricato dei Servizi industriali e avesse la posizione di amministratore, l'obbligo di…