Art. 314 CP
Infedeltà nella gestione pubblica
I membri di un’autorità o i funzionari che, al fine di procacciare a sè o ad altri un indebito profitto, recano danno in un negozio giuridico agli interessi pubblici che essi dovevano salvaguardare, sono puniti con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Trattato di assistenza giudiziaria con il Perù, art. 322quater CP (corruzione passiva; caso Fujimori/Montesinos)52 citazioni
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21. Art. 314 CP; infedeltà nella gestione pubblica45 citazioni
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31. Art. 312 CP44 citazioni
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4Estradizione domandata da due Stati in concorrenza39 citazioni
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526 citazioni
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6Concorso24 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Sich-bestechen-Lassen, Vorteilsannahme, ungetreue Amtsführung, Urkundenfälschung; Strafzumessung22 citazioni
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Sich-bestechen-Lassen, mehrfache ungetreue Amtsführung, Urkundenfälschung; Strafzumessung20 citazioni
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15 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.