Art. 314 CP

Infedeltà nella gestione pubblica

I membri di un’autorità o i funzionari che, al fine di procacciare a sè o ad altri un indebito profitto, recano danno in un negozio giuridico agli interessi pubblici che essi dovevano salvaguardare, sono puniti con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Trattato di assistenza giudiziaria con il Perù, art. 322quater CP (corruzione passiva; caso Fujimori/Montesinos)
    · 08/09/2003 · 52 citazioni Riassunto
  2. 2
    1. Art. 314 CP; infedeltà nella gestione pubblica
    · 14/12/1988 · 45 citazioni Riassunto
  3. 3
    · 21/11/1975 · 44 citazioni
  4. 4
    Estradizione domandata da due Stati in concorrenza
    · 22/12/2005 · 39 citazioni Riassunto
  5. 5
    · 18/07/1983 · 26 citazioni
  6. 6
    Concorso
    · 21/06/1991 · 24 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Sich-bestechen-Lassen, Vorteilsannahme, ungetreue Amtsführung, Urkundenfälschung; Strafzumessung
    · 21/08/2009 · 22 citazioni de Riassunto
  • Sich-bestechen-Lassen, mehrfache ungetreue Amtsführung, Urkundenfälschung; Strafzumessung
    · 21/08/2009 · 20 citazioni de Riassunto
  • 23/09/2014 · 15 citazioni de Riassunto

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.