Fatti

E. [F.], nata il 9 novembre 1935 e domiciliata in Germania, si è vista attribuire una rendita ordinaria di vecchiaia dalla Cassa svizzera di compensazione (CSC) a partire dal 1° dicembre 1997. Suo marito, H. [F.], nato il 17 gennaio 1935, ha invece ottenuto una rendita d'invalidità completa a partire dal 1° giugno 1998. Quando H. [F.] ha raggiunto l'età AVS il 1° febbraio 2000, la rendita d'invalidità è stata sostituita da una rendita di vecchiaia. E. [F.] ha quindi chiesto di rinunciare alla sua stessa rendita di vecchiaia per consentire il pagamento di una rendita complementare alla rendita di vecchiaia di suo marito. Questa richiesta è stata respinta dalla Commissione federale di ricorso AVS/AI per le persone domiciliate all'estero.

Legge

Secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale, la rinuncia a prestazioni dell'assicurazione vecchiaia e superstiti o dell'assicurazione invalidità può essere ammessa solo eccezionalmente, a condizione che il beneficiario delle prestazioni abbia un interesse meritevole di protezione e che la rinuncia non leda gli interessi di altre persone coinvolte (incluse l'AVS e l'AI). Nel caso di specie, non è stato riconosciuto alla donna un tale interesse meritevole di protezione, in quanto ciò avrebbe messo in discussione gli obiettivi della 10a revisione dell'AVS, in particolare l'abolizione progressiva delle rendite complementari e la parità di trattamento tra uomini e donne.

Sebbene l'art. 23 LPGA, che disciplina…