Art. 23 LPGA

Rinuncia a prestazioni

1 L’avente diritto può rinunciare a prestazioni assicurative. La rinuncia può essere revocata in qualsiasi momento con effetto per il futuro. La rinuncia e la revoca esigono la forma scritta.
2 La rinuncia e la revoca sono nulle se pregiudicano gli interessi degni di protezione di altre persone, di istituzioni assicurative o assistenziali oppure se si propongono di eludere le prescrizioni legali.
3 L’assicuratore deve confermare per scritto all’avente diritto la rinuncia e la revoca. Nella conferma occorre stabilire l’oggetto, l’ampiezza e le conseguenze della rinuncia e della revoca.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Art. 22bis cpv. 1 LAVS (nella versione in vigore dal 1o gennaio 1997) in combinazione con l'art. 34 LAI: Rinuncia a prestazioni assicurative
    · 10/01/2003 · 67 citazioni Riassunto
  2. 2
    Facoltà dell'assicuratore malattia di annunciare un assicurato all'assicurazione per l'invalidità
    · 25/03/2009 · 7 citazioni Riassunto
  3. 3
    Comportamento abusivo
    · 13/09/2011 · 2 citazioni Riassunto
  4. 4
    Notifica del caso ad altre assicurazioni sociali
    · 26/08/2020 · 1 citazioni Riassunto
  5. 5
    Revoca di una rinuncia all'opposizione
    · 20/03/2014 · 0 citazioni
  6. 6
    Impugnazione di una decisione di rendita rientrante nella successione da parte di un erede che vi ha rinunciato
    · 15/12/2009 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Assicurazione per l'invalidità (rendita per invalidità)
    · 18/06/2015 · 4 citazioni de
  • 02/04/2008 · 4 citazioni de
  • VBE.2013.475
    20/05/2014 · 2 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.