Art. 23 LPGA
Rinuncia a prestazioni
1 L’avente diritto può rinunciare a prestazioni assicurative. La rinuncia può essere revocata in qualsiasi momento con effetto per il futuro. La rinuncia e la revoca esigono la forma scritta.
2 La rinuncia e la revoca sono nulle se pregiudicano gli interessi degni di protezione di altre persone, di istituzioni assicurative o assistenziali oppure se si propongono di eludere le prescrizioni legali.
3 L’assicuratore deve confermare per scritto all’avente diritto la rinuncia e la revoca. Nella conferma occorre stabilire l’oggetto, l’ampiezza e le conseguenze della rinuncia e della revoca.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 22bis cpv. 1 LAVS (nella versione in vigore dal 1o gennaio 1997) in combinazione con l'art. 34 LAI: Rinuncia a prestazioni assicurative67 citazioni
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2Facoltà dell'assicuratore malattia di annunciare un assicurato all'assicurazione per l'invalidità7 citazioni
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3Comportamento abusivo2 citazioni
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4Notifica del caso ad altre assicurazioni sociali1 citazioni
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5Revoca di una rinuncia all'opposizione0 citazioni
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6Impugnazione di una decisione di rendita rientrante nella successione da parte di un erede che vi ha rinunciato0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Assicurazione per l'invalidità (rendita per invalidità)4 citazioni
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4 citazioni02/04/2008 · 4 citazioni de
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VBE.2013.4752 citazioni20/05/2014 · 2 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.