Fatti

[A.], nato nel 1977, ha subito un infortunio sul lavoro il 9 dicembre 2010. La Suva gli ha concesso a partire dal 1° novembre 2011 una rendita d'invalidità con un grado d'invalidità del 100% e un'indennità per integrità. Dopo che [A.] si era annunciato nel 2011 su richiesta della Suva all'assicurazione invalidità, l'ufficio AI ha tuttavia negato il diritto a provvedimenti professionali e a una rendita d'invalidità, poiché [A.] non si era sottoposto alla perizia psichiatrica ordinata. Di conseguenza, la Suva ha calcolato la rendita d'invalidità come rendita complementare. Il Tribunale amministrativo del Cantone di Turgovia ha annullato questa decisione e ordinato il proseguimento del pagamento della precedente rendita d'invalidità. La Suva ha presentato ricorso in materia di diritto pubblico.

Legge

Il Tribunale federale ha stabilito che l'art. 51 cpv. 2 OAI conferisce all'assicurazione contro gli infortuni non solo il diritto di intimare una volta all'assicurato di annunciarsi presso un'altra assicurazione sociale, ma che questo obbligo di annuncio comprende anche l'obbligo di collaborare nella…