Fatti

Questa decisione del Tribunale federale svizzero riguarda una controversia sulla procedura da seguire per contestare un credito d'imposta preventiva dell'Amministrazione federale delle contribuzioni nell'ambito di una procedura fallimentare.

La massa fallimentare di G. (Svizzera) SA ha contestato il credito d'imposta preventiva presentato dall'Amministrazione federale delle contribuzioni nell'ambito della procedura fallimentare. La massa fallimentare riteneva che l'Amministrazione federale delle contribuzioni avrebbe dovuto intentare un'azione davanti al giudice civile che ha pronunciato il fallimento entro 10 giorni dalla pubblicazione dello stato di collocazione, conformemente all'articolo 250 cpv. 1 della Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF). L'Amministrazione federale delle contribuzioni, d'altra parte, ha sostenuto che, ai sensi degli articoli 41 e seguenti della Legge federale sull'imposta preventiva (LIP), solo le autorità e le giurisdizioni amministrative sono competenti a pronunciarsi sull'esistenza del suo credito.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso della massa fallimentare. Secondo una giurisprudenza costante, quando la legge prevede una istanza speciale per giudicare l'esistenza di un credito di diritto pubblico, il giudice del fallimento non è competente per conoscerne nell'ambito della contestazione dello stato di collocazione. Egli deve dichiararsi incompetente e rinviare le parti dinanzi alla giurisdizione speciale, la cui decisione farà regola per la collocazione.

Nel caso di specie, gli articoli 41 e seguenti della LIP prevedono una procedura speciale, con decisione formale, reclamo e ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, per fissare…