Fatti
S.S. Si. (cognome in corsivo) risiede da molti anni a Zurigo ed è in possesso sia della cittadinanza svizzera che di quella dello Sri Lanka. Il 19 agosto 2006 a Jaffna/Sri Lanka ha sposato K. Ma., un cittadino dello Sri Lanka. Nel registro dello stato civile svizzero è stato quindi registrato il cognome del marito (Ma.) come cognome di famiglia comune dei coniugi domiciliati a Zurigo.
Con istanza del 28 febbraio 2008, S.S.Ma., nata Si., ha chiesto all'ufficio comunale del Cantone di Zurigo di autorizzare la modifica del suo cognome di famiglia "Ma." in "K.", il nome del marito. La Direzione della giustizia e degli affari interni del Cantone di Zurigo ha respinto la richiesta, decisione confermata dal Tribunale superiore del Cantone di Zurigo.
S.S.Ma. ha presentato ricorso in materia civile al Tribunale federale il 23 ottobre 2009, chiedendo l'annullamento della decisione del Tribunale superiore e l'autorizzazione alla modifica del cognome "Ma." in "K.".
Legge
Il Tribunale federale respinge il ricorso. Constata che, ai sensi dell'art. 37 cpv. 1 LDIP, il nome della ricorrente è soggetto al diritto svizzero per quanto riguarda le conseguenze del matrimonio. Di conseguenza, con il matrimonio ha acquisito, ai sensi dell'art. 160 cpv. 1 CC, il cognome del coniuge, che è inequivocabilmente "Ma.".
Il Tribunale federale ritiene che una modifica del nome ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 CC possa essere autorizzata solo se il nuovo nome corrisponde all'art. 160 o all'art. 30 cpv. 2 CC. Poiché la ricorrente non ha chiesto di anteporre il nome "K." al cognome del marito "Ma." o di utilizzare "K." come cognome di famiglia comune, la sua richiesta non è compatibile con i principi del diritto vigente in materia di nome coniugale.
Inoltre, il Tribunale federale constata che la normativa sul nome coniugale del CC non è compatibile con la CEDU, in quanto viola il diritto al rispetto della…