Fatti
Il caso riguarda un fallimento della Monagal SA, in cui il Cantone Ticino e il Comune di Massagno avevano presentato dei crediti. La Banca Commerciale di Soletta si è lamentata presso l'autorità di vigilanza cantonale contro l'inclusione di questi crediti come garantiti da pegno nel piano di collocazione. L'autorità di vigilanza ha accolto parzialmente il reclamo e respinto il ricorso del Cantone Ticino.
Il Cantone Ticino ha quindi portato la questione davanti al Tribunale federale. Ha sostenuto che la valutazione della collocazione dei suoi crediti di diritto pubblico spetti esclusivamente alle autorità e ai tribunali amministrativi competenti, e non al giudice del fallimento.
Legge
Il Tribunale federale ha abbandonato la sua precedente giurisprudenza, secondo la quale il processo di collocazione per crediti di diritto pubblico dovrebbe essere escluso. Ora afferma che anche per i crediti di diritto pubblico è ammissibile un processo di collocazione ai sensi dell'art. 250 LEF.
La decisione sulla fondatezza sostanziale di un credito di diritto pubblico deve essere distinta…