Art. 36 RFF
1 Le pretese insinuate tardivamente o che non implicano oneri reali per il fondo non saranno menzionate nell’elenco. L’ufficio avviserà immediatamente i titolari della loro esclusione, richiamando loro il diritto di ricorso entro i termini legali (art. 17 cpv. 2 LEF).
2 L’ufficio non può rifiutare l’iscrizione degli oneri che figurano all’estratto del registro fondiario o che furono insinuati entro il termine, nè modificarli, nè contestarli, nè esigere la produzione di prove. Se, espleta la procedura di appuramento dell’elenco degli oneri, un titolare rinuncia ad un onere iscritto, l’ufficio terrà conto di questa rinuncia soltanto se l’onere è stato già cancellato dal registro fondiario.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1L'ufficio delle esecuzioni è quindi autorizzato a negarne, ai sensi dell'art. 36 cpv. 1 RFF, la menzione nell'elenco degli oneri (consid. 3).7 citazioni
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2Termine per l'insinuazione delle pretese prima della vendita all'incanto dell'immobile (art. 138 cpv. 2 n. 3 LEF, art. 36 cpv. 1 RFF)3 citazioni
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3Vendita agli incanti di unità di proprietà per piani; destino dei posteggi situati sul fondo base (art. 133 segg2 citazioni
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4Azione di rivendicazione (art. 106 segg2 citazioni
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5Processo di impugnazione della graduatoria avente per oggetto crediti di diritto pubblico; art. 250 LEF1 citazioni
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61. Elenco degli oneri (art. 34 RFF)1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Mitteilung des Lastenverzeichnisses usw.2 citazioni
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Betreibung auf Grundpfandverwertung, Lastenverzeichnis1 citazioni
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1 citazioni16/07/2007 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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