Fatti

La Maschinenfabrik [M.] ha eseguito il debitore S. nell'esecuzione n. 1278 dell'Ufficio esecuzioni O. L'Ufficio esecuzioni [N.] è stato incaricato della realizzazione dell'immobile appartenente al debitore e ne ha ordinato la vendita all'asta. La signora [B.] ha quindi annunciato un credito per un importo totale di Fr. 71'223.87, basato su una cartella ipotecaria al III rango del 13 marzo 1984 nonché su interessi e interessi di mora dal 1984. L'Ufficio esecuzioni [N.] ha incluso questo credito nell'elenco dei gravami, a seguito di che la Maschinenfabrik [M.] ha contestato il diritto di pegno della signora B.

L'Ufficio esecuzioni [N.] ha fissato un termine alla Maschinenfabrik [M.] per intentare un'azione di disconoscimento del credito della signora [B.] incluso nell'elenco dei gravami. La Maschinenfabrik [M.] si è quindi lamentata presso l'autorità di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento per il Cantone di Berna, che ha annullato la decisione dell'Ufficio esecuzioni N. La Maschinenfabrik [M.] ha presentato ricorso contro questa decisione alla Camera esecuzioni e fallimenti del Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha affermato che l'Ufficio esecuzioni non è autorizzato a esaminare se colui che afferma di essere il titolare di una cartella ipotecaria sia effettivamente legittimato in modo sostanziale. L'elenco dei gravami si basa sull'estratto del registro fondiario e sulle indicazioni del debitore, pertanto l'Ufficio esecuzioni non poteva rifiutare l'inclusione della cartella ipotecaria iscritta nel registro fondiario nell'elenco dei gravami.

Solo la cancellazione dal registro fondiario potrebbe comportare…