Art. 801 CC
1 Il pegno immobiliare si estingue colla cancellazione dell’iscrizione o con la perdita totale del fondo.
2 L’estinzione a seguito di espropriazione è regolata dalle relative leggi della Confederazione e dei Cantoni.
Le sentenze di principio 5
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Competenza territoriale per l'ammortamento di un'obbligazione ipotecaria al portatore0 citazioni
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2Azione di rivendicazione (art. 106 segg0 citazioni
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3DTF 66_II_1510 citazioni20/09/1940 · 0 citazioni
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4DTF 53_II_4570 citazioni09/12/1927 · 0 citazioni
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5DTF 51_II_3850 citazioni01/01/1925 · 0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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100 2018 3801 citazioni31/01/2019 · 1 citazioni de
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Azione di rettifica del registro fondiario (cancellazione di cartelle ipotecarie)0 citazioni
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Abolizione della comproprietà0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.