Art. 801 CC

1 Il pegno immobiliare si estingue colla cancellazione dell’iscrizione o con la perdita totale del fondo.
2 L’estinzione a seguito di espropriazione è regolata dalle relative leggi della Confederazione e dei Cantoni.

Le sentenze di principio 5

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Competenza territoriale per l'ammortamento di un'obbligazione ipotecaria al portatore
    · 21/12/2018 · 0 citazioni Riassunto
  2. 2
    Azione di rivendicazione (art. 106 segg
    · 16/05/1986 · 0 citazioni Riassunto
  3. 3
    DTF 66_II_151
    20/09/1940 · 0 citazioni
  4. 4
    DTF 53_II_457
    09/12/1927 · 0 citazioni
  5. 5
    DTF 51_II_385
    01/01/1925 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 100 2018 380
    31/01/2019 · 1 citazioni de
  • Azione di rettifica del registro fondiario (cancellazione di cartelle ipotecarie)
    · 04/03/2026 · 0 citazioni de
  • Abolizione della comproprietà
    · 14/10/2015 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.