Art. 28 RFF
1 Avvisato il debitore della domanda di vendita (art. 120 LEF), l’ufficio chiederà un estratto dal registro fondiario concernente il fondo da realizzarsi o, se già lo possiede, lo farà verificare dal registro fondiario competente, che al caso lo rettificherà o lo completerà certificandolo conforme al contenuto attuale del registro.
2 Sulla scorta dell’estratto dal registro fondiario l’ufficio ne controllerà e, eventualmente, rettificherà i dati interrogando il debitore sul nome ed il domicilio dei creditori pignoratizi.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Realizzazione forzata di un fondo: notifica dell'avviso d'incanto (art. 139 LEF in relazione con l'art. 28 cpv. 2 RFF). 1. La mancata notifica dell'avviso d'incanto a un creditore pignoratizio di cui può essere individu…1 citazioni
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2Azione di rivendicazione (art. 106 segg1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 4
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Steigerungsbedingungen, Lastenverzeichnis (Grundpfandverwertung)1 citazioni
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1 citazioni24/06/2002 · 1 citazioni de
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Grundpfandverwertungsbetreibung0 citazioniPS210061· 10/05/2021 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.