Fatti

Il 1° gennaio 1988, l'Associazione svizzera dei costruttori edili e vari sindacati dei lavoratori hanno concluso il Contratto collettivo nazionale (CCN) per il settore principale dell'edilizia svizzera. Con decisione del Consiglio federale del 10 febbraio 1989, alcune disposizioni del CCN, tra cui l'art. 10.4, sono state dichiarate di obbligatorietà generale.

Secondo l'art. 10.4 del CCN, le commissioni professionali paritetiche hanno il diritto di effettuare o far effettuare controlli salariali e indagini sulle condizioni di lavoro comuni.

La società S. AG, un'impresa edile che non è membro dell'Associazione svizzera dei costruttori edili, si è rifiutata di partecipare a un'indagine salariale ordinata dalla Commissione professionale paritetica dell'edilizia del Cantone di Lucerna. Di conseguenza, la commissione professionale ha chiesto al Consiglio di Stato del Cantone di Lucerna di ordinare il controllo previsto dall'art. 10.4 del CCN nei confronti della società S. AG.

Il Consiglio di Stato non ha accolto la richiesta, in quanto né il diritto federale né il diritto cantonale prevedono l'obbligo di ordinare il controllo. La commissione professionale ha presentato ricorso contro questa decisione al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ha innanzitutto esaminato se il ricorso fosse ammissibile. È giunto alla conclusione che si tratta di una controversia civile patrimoniale, per la quale il ricorso è in linea di principio ammissibile. Tuttavia, il valore della lite non era stato espressamente indicato, motivo per cui il Tribunale federale lo ha stimato sulla base delle circostanze del caso, giungendo alla conclusione che il valore minimo richiesto di 8.000 franchi è stato raggiunto.

Nel merito, il Tribunale federale ha deciso che il Consiglio di Stato non è competente ai sensi…