Art. 6 LOCCL
1 I datori di lavoro e i lavoratori ai quali viene esteso il campo d’applicazione del contratto collettivo di lavoro possono chiedere in ogni momento all’autorità competente l’istituzione di uno speciale organo di controllo indipendente dalle parti contraenti al posto degli organi di controllo previsti nel contratto. Questo organo di controllo può essere anche istituito su richiesta delle parti contraenti, se un datore di lavoro che non fa parte del contratto si rifiuta di sottoporsi a un controllo dell’organo paritetico.
2 L’autorità competente definisce l’oggetto e l’entità del controllo, dopo aver sentito le parti contraenti e il datore di lavoro o il lavoratore che chiede l’istituzione di uno speciale organo di controllo o che si è rifiutato di sottoporsi a un controllo dell’organo paritetico.
3 Le spese del controllo sono a carico del datore di lavoro o del lavoratore che ha chiesto un controllo speciale o che si è rifiutato di sottoporsi a un controllo dell’organo paritetico; tuttavia, se circostanze particolari lo giustificano, l’autorità competente può addossare le spese interamente o parzialmente alle parti contraenti.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Pretesa al controllo del salario dedotta da un contratto collettivo di lavoro e diretta contro una persona non vincolata dallo stesso; competenza materiale del Giudice civile; condizioni di ammissibilità del ricorso per…12 citazioni
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2Contratto collettivo di lavoro; istituzione di un organo speciale di controllo; ammissibilità del ricorso per riforma (art. 6 cpv. 1 e 2 LOCCL; art. 46 OG)8 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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6 citazioni
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4 citazioni
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4 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.