Fatti

B., medico veterinario, era assicurato contro gli infortuni presso SWICA Assicurazioni SA. Il 28 settembre 2012 è deceduto durante un'escursione in montagna. Secondo le constatazioni del medico legale, il decesso era presumibilmente dovuto a una causa naturale, probabilmente un'insufficienza cardiovascolare, e non a un incidente. SWICA ha quindi rifiutato di assumersi le conseguenze dell'evento.

La vedova di B., A., ha presentato un ricorso in materia di diritto pubblico contro questa decisione. Il Tribunale federale ha respinto il ricorso.

Legge

Il Tribunale federale ha ritenuto che le constatazioni della giurisdizione cantonale fossero pertinenti e sufficienti per concludere che il decesso di B. fosse dovuto, al grado di verosimiglianza prevalente richiesto, a una causa naturale che esclude il diritto a prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni.

Infatti, sono stati evidenziati i seguenti elementi: B. aveva subito un malore prima della caduta, le lesioni traumatiche riscontrate non erano sufficientemente gravi da causare la morte e i segni clinici osservati…