Fatti

Il caso riguarda un insegnante di scuola elementare ([A.]), che ha lavorato per una scuola privata dal 1° settembre 1987 al 31 luglio 2019. Il 14 agosto 2018, il datore di lavoro ha risolto il rapporto di lavoro, a seguito di che [A.] ha deciso di andare in pensione anticipatamente a partire dal 1° agosto 2019. Il 19 luglio 2019 si è iscritto presso il Centro Regionale di Collocamento e il 26 luglio 2019 ha richiesto l'indennità di disoccupazione a partire dal mese successivo. Tuttavia, la Cassa di Disoccupazione del Cantone di Zurigo ha respinto la richiesta, in quanto [A.] non soddisfaceva il requisito del periodo di contribuzione di dodici mesi.

Il Tribunale delle Assicurazioni Sociali del Cantone di Zurigo ha respinto il ricorso di A. Successivamente, [A.] ha presentato un ricorso di diritto pubblico al Tribunale Federale, per ottenere l'annullamento della decisione del tribunale cantonale e il riconoscimento del suo diritto all'indennità di disoccupazione in quanto soddisfaceva il requisito del periodo di contribuzione.

Legge

Il Tribunale Federale afferma che, secondo la giurisprudenza finora consolidata, gli assicurati che risolvono il proprio rapporto di lavoro e quindi escono dall'istituto di previdenza, non rientrano nell'eccezione di cui all'art. 12 cpv. 2 lett. a OADI. Di conseguenza, [A.] non avrebbe diritto a far valere il periodo di contribuzione maturato prima del pensionamento anticipato.

Tuttavia, il Tribunale Federale ritiene opportuno modificare tale giurisprudenza. Afferma che la giurisprudenza precedente privilegia i licenziati per motivi economici, il che non è compatibile con il principio di parità di trattamento e il divieto di arbitrarietà. Pertanto, è corretto e ammissibile dal punto di vista del…