Fatti

Il 3 maggio 1983, il caporale di polizia S. e il sindaco H. sono stati chiamati nell'appartamento dei coniugi X. a causa di una lite. Il signor X. aveva precedentemente bevuto alcolici ed era andato in auto, cosa che però negava. Il caporale di polizia ha chiesto a X. di sottoporsi a un test dell'aria espirata o a un prelievo di sangue. X. si è rifiutato di ottemperare a questa richiesta.

Mentre il giudice di primo grado ha condannato X. a 20 giorni di carcere per aver ostacolato un prelievo di sangue, il Tribunale superiore il 13 marzo 1984 lo ha ritenuto colpevole di impedimento di un atto ufficiale ai sensi dell'art. 286 CP e ha fissato la pena a 8 giorni di detenzione.

Contro questa sentenza del Tribunale superiore, X. ha presentato un ricorso di nullità chiedendo l'annullamento della sentenza e il rinvio del caso all'istanza precedente per l'assoluzione.

Legge

Il Tribunale federale ha annullato la sentenza del Tribunale superiore e ha rinviato il caso all'istanza precedente per l'assoluzione del ricorrente. Ha motivato come segue:

a) L'art. 91 cpv. 3 LCStr costituisce una norma speciale per l'impedimento di atti ufficiali finalizzati all'accertamento del tasso alcolemico nel traffico stradale. Poiché nel caso in questione non era stato ordinato ufficialmente un prelievo di sangue, X. non poteva essere punito in base a questa disposizione.

b) Il semplice rifiuto verbale di…