Fatti

Il ricorrente Gischig fece ampliare la sua officina di saldatura a Zurigo con una "costruzione intermedia di officina" nel 1976/77. La convenuta Fröhlich Flachdach AG eseguì i lavori di isolamento per il tetto piano. Circa due mesi dopo il completamento, a metà ottobre 1977, si sarebbe verificata una fuoriuscita d'acqua a fiotti dal nuovo soffitto. Gischig afferma di aver immediatamente informato tutte le aziende coinvolte nei lavori. Il 4 novembre ebbe luogo un sopralluogo e il 10 novembre 1977 Gischig presentò un reclamo per vizi alla Fröhlich Flachdach AG per iscritto.

Nel giugno 1979, Gischig ha citato in giudizio la Fröhlich Flachdach AG per il risarcimento dei danni di CHF 106'212.85 a causa del tetto non impermeabile. Il Tribunale di commercio ha respinto la domanda l'8 dicembre 1980.

Gischig ha presentato appello contro questa sentenza, chiedendo di annullarla e di accogliere la domanda o di rinviare il caso all'istanza precedente per l'assunzione di prove e una nuova decisione.

Legge

Il Tribunale federale ha confermato la sentenza del Tribunale di commercio. Ha affermato che, ai sensi dell'art. 370 cpv. 3 CO, il committente deve segnalare immediatamente i vizi dopo averli scoperti, altrimenti l'opera si considera approvata anche a tale riguardo. La segnalazione deve essere adeguatamente motivata e effettuata senza indugio dopo la scoperta del vizio.

Il Tribunale…