Fatti
L'Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETHZ) ha presentato il 4 gennaio 2001 una richiesta al Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL) per l'autorizzazione a condurre un esperimento di rilascio di frumento geneticamente modificato. Il BUWAL ha respinto la richiesta il 20 novembre 2001, ma è stato successivamente istruito dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (UVEK) il 12 settembre 2002 a riesaminare la questione tenendo conto delle prescrizioni e condizioni necessarie. Il 20 dicembre 2002, il BUWAL ha concesso l'autorizzazione all'esperimento di rilascio con prescrizioni e condizioni. Contro questa decisione, A., B. e la Schweizerische Vereinigung integriert produzierender Bauern und Bäuerinnen (IP-Suisse) hanno presentato un ricorso al UVEK. Il UVEK ha revocato l'effetto sospensivo dei ricorsi, decisione che è stata impugnata dai ricorrenti dinanzi al Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale ha dovuto decidere se la revoca dell'effetto sospensivo del ricorso contro la decisione di rilascio fosse legittima. I ricorrenti hanno sostenuto che la valutazione degli interessi condotta dal UVEK fosse incompleta e che gli interessi pubblici messi in pericolo dall'esperimento di rilascio, in particolare la protezione dell'ambiente e della salute umana, non fossero stati presi in considerazione.
Il Tribunale ha esaminato se l'autorità precedente avesse abusato o ecceduto il proprio potere discrezionale revocando l'effetto sospensivo dei ricorsi. Ha stabilito che l'autorità precedente aveva già preso la decisione di principio sulla ammissibilità dell'esperimento di rilascio e che i ricorrenti non erano parti del procedimento di ricorso amministrativo e non erano tenuti, in base alla buona fede, a impugnare la decisione di ricorso.
Il Tribunale ha concluso che i ricorrenti non erano vincolati dalla decisione di ricorso del UVEK del 12 settembre 2002, poiché non erano parti del procedimento di ricorso amministrativo e non…