Art. 18 OEDA
Deroghe all’obbligo di autorizzazione
1 Non è necessaria un’autorizzazione per le emissioni sperimentali di organismi geneticamente modificati se tali organismi sono autorizzati per una determinata utilizzazione diretta secondo l’articolo 25 e se l’emissione sperimentale mira ad ampliare le conoscenze su tale utilizzazione.
2 Non è necessaria un’autorizzazione per le emissioni sperimentali di organismi patogeni se:
- a. tali organismi sono autorizzati per una determinata utilizzazione diretta secondo l’articolo 25; o b. tali organismi non sono alloctoni né patogeni per l’uomo e i vertebrati.
3 Non è necessaria un’autorizzazione per le emissioni sperimentali di piccoli invertebrati alloctoni se tali organismi sono autorizzati per una determinata utilizzazione diretta nell’ambiente ai sensi dell’articolo 25.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Revoca dell'effetto sospensivo a un ricorso interposto contro una decisione di emissione sperimentale di grano geneticamente modificato (art. 55 cpv. 2 PA); qualità e diritti di parte nella procedura amministrativa (art…0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 1
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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1 citazioni12/03/2003 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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