Art. 18 OEDA

Deroghe all’obbligo di autorizzazione

1 Non è necessaria un’autorizzazione per le emissioni sperimentali di organismi geneticamente modificati se tali organismi sono autorizzati per una determinata utilizzazione diretta secondo l’articolo 25 e se l’emissione sperimentale mira ad ampliare le conoscenze su tale utilizzazione.
2 Non è necessaria un’autorizzazione per le emissioni sperimentali di organismi patogeni se:
  1. a. tali organismi sono autorizzati per una determinata utilizzazione diretta secondo l’articolo 25; o b. tali organismi non sono alloctoni né patogeni per l’uomo e i vertebrati.
3 Non è necessaria un’autorizzazione per le emissioni sperimentali di piccoli invertebrati alloctoni se tali organismi sono autorizzati per una determinata utilizzazione diretta nell’ambiente ai sensi dell’articolo 25.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Revoca dell'effetto sospensivo a un ricorso interposto contro una decisione di emissione sperimentale di grano geneticamente modificato (art. 55 cpv. 2 PA); qualità e diritti di parte nella procedura amministrativa (art…
    · 12/03/2003 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 1

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 12/03/2003 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.