Fatti
I coniugi X., cittadini francesi, risiedevano a Ginevra dal marzo 2010, dove erano inizialmente tassati sulla base della spesa, e successivamente su base ordinaria a partire dal 2013. Il 26 luglio 2013, le autorità francesi hanno inviato all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) una richiesta di assistenza amministrativa riguardante la situazione fiscale in Svizzera dei coniugi X. per i periodi fiscali dal 2010 al 2012. Il 18 dicembre 2013, le autorità francesi hanno presentato una seconda richiesta relativa agli anni dal 2010 al 2013, indicando che i coniugi X. erano oggetto di un controllo fiscale in Francia e che vi erano elementi per ritenere che fossero domiciliati in Francia, dove si trovava il loro nucleo familiare, dove soggiornavano principalmente e dove svolgevano le loro attività professionali. Le autorità francesi hanno quindi chiesto informazioni sui conti bancari detenuti dai coniugi X. in Svizzera presso la banca Y.
Legge
Il Tribunale federale ha ritenuto che la sentenza del Tribunale amministrativo federale, che considerava la richiesta di assistenza non sufficientemente pertinente, non fosse conforme ai principi che regolano l'assistenza amministrativa in materia fiscale. Infatti, la richiesta francese soddisfaceva le condizioni di forma e di contenuto imposte dalla Convenzione per evitare le doppie imposizioni (CDI) tra la Svizzera e la Francia, e nessuna delle restrizioni previste dalla legge svizzera giustificava un rifiuto di entrata in materia. Lo Stato richiesto (la Svizzera) non può mettere in discussione le allegazioni dello Stato richiedente (la Francia) in assenza di elementi concreti che ne mettano in discussione la buona fede.
Inoltre, il Tribunale ha ritenuto che l'articolo 28 paragrafo 5, seconda frase, della CDI Svizzera-Francia sia una disposizione direttamente…