Art. 4 LAAF
Principi
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2 La procedura di assistenza amministrativa è eseguita speditamente.
3 Non è ammessa la trasmissione di informazioni su persone che non sono persone interessate, se queste informazioni non sono presumibilmente pertinenti per la valutazione della situazione fiscale della persona interessata o se gli interessi legittimi di persone che non sono persone interessate prevalgono sull’interesse della parte richiedente alla trasmissione di informazioni.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale; nozione di rilevanza verosimile; domanda riguardante contribuenti assoggettati illimitatamente all'imposta in Svizzera; applicabilità diretta dell'art. 28 par…365 citazioni
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2Assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale con gli Stati Uniti d'America262 citazioni
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3Assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale258 citazioni
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4CDI-USA 96; Ord191 citazioni
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5Assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale con gli Stati Uniti d'America; trasmissione di documenti bancari che contengono il cognome di un impiegato; qualità di parte; CDI CH-US; art. 4 cpv. 3 e 19 cpv…168 citazioni
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6Assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale; estensione dell'obbligo di collaborazione di una società svizzera chiamata a fornire delle informazioni51 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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100 citazioni
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Amtshilfe DBA (CH-NL)85 citazioni
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75 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.