Fatti
Il figlio B.B., nato nel 2011, è figlio di C.B., che al momento della sua nascita era sposata. La paternità del marito è stata esclusa con sentenza passata in giudicato del Tribunale distrettuale di Briga del 10 febbraio 2015. Nel processo di contestazione, la madre del minore A. aveva indicato come padre biologico A., che più volte era stato invano convocato come testimone per la perizia di paternità.
Il 9 febbraio 2016 B.B. ha presentato contro A. una domanda di accertamento della paternità e di mantenimento. Il procedimento è stato limitato all'accertamento del rapporto di filiazione e all'assunzione di una perizia del DNA. A. ha dichiarato di opporsi a tale accertamento. Il Tribunale distrettuale di Briga ha ordinato un prelievo di saliva dalla guancia di A. per l'esecuzione della perizia del DNA e ha incaricato la Polizia cantonale di procedere al prelievo in caso di rifiuto. A. ha presentato reclamo, respinto dal Tribunale cantonale del Vallese.
Legge
Il Tribunale federale afferma che la parte attrice deve provare il fatto della paternità. La paternità è tuttavia presunta se il convenuto ha coabitato con la madre nel periodo critico. Se la prova della coabitazione fallisce o se il convenuto riesce a confutare la presunzione di paternità, la parte attrice deve fornire la prova diretta mediante metodi scientifici.
La perizia del DNA non è l'unico mezzo di prova per l'accertamento o l'esclusione della paternità, ma è il mezzo di prova preferenziale. Il ricorrente non invoca circostanze eccezionali che renderebbero la perizia del DNA non idonea…