Fatti

J., nata nel 1960, lavora come giornalista freelance, tra l'altro per la società X. AG. Nel marzo 2012 si è verificata una diminuzione dell'occupazione, a seguito della quale si è iscritta all'ufficio di collocamento e ha richiesto l'indennità di disoccupazione. Tuttavia, la Cassa di disoccupazione del Cantone di Lucerna ha negato il diritto all'indennità giornaliera di disoccupazione a partire dal 20 aprile 2012, in quanto non sussisteva una perdita di lavoro e di reddito computabile.

Il Tribunale amministrativo del Cantone di Lucerna ha annullato la decisione di opposizione e rinviato il caso alla Cassa di disoccupazione, in quanto riteneva che l'assicurata avesse subito una perdita di lavoro e di reddito computabile. Di conseguenza, la Cassa di disoccupazione ha presentato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale afferma che, in caso di lavoro su chiamata, il tempo di lavoro effettivamente svolto deve essere considerato come normale. In tal caso, il periodo di osservazione può essere tanto più breve quanto meno variano gli impieghi lavorativi nei singoli mesi.

Nel caso in esame, i calcoli del tribunale cantonale mostrano che le fluttuazioni delle retribuzioni, considerate su un periodo di tre anni, sono al massimo del 10% in aumento e del 6% in diminuzione. Ciò…