Fatti
La SUISA, la Società svizzera per i diritti d'autore di opere musicali, aveva in vigore fino alla fine del 2002 una tariffa R per l'utilizzo di musica nella pubblicità televisiva. Con effetto dal 1° gennaio 2003, la SUISA ha introdotto la nuova "Tariffa W Trasmissioni pubblicitarie della SRG SSR idée suisse" e ha sottoposto i diritti di riproduzione alla contemporaneamente adattata esistente "Tariffa VN Registrazione di musica su supporti audiovisivi, che non vengono distribuiti al pubblico". Queste tariffe sono state approvate dalla Commissione arbitrale federale per lo sfruttamento dei diritti d'autore e dei diritti connessi.
Di conseguenza, la SUISA ha revisionato il regolamento di distribuzione. In questo contesto, ha deciso che, in vigenza della nuova Tariffa W, la distribuzione dei compensi agli aventi diritto non sarebbe più stata calcolata per singolo spot pubblicitario, ma sulla base di un approccio uniforme per trasmissione (tempo di trasmissione). Inoltre, la classe di distribuzione 1F "Supporti fonografici delle trasmissioni pubblicitarie in televisione" è stata unita alla classe di distribuzione 1E "Trasmissioni pubblicitarie in televisione" e si è prevista l'assegnazione del 25% degli introiti dalla classe di distribuzione 1E alla classe 1C "Trasmissioni televisive senza pubblicità".
Con decisione del 18 agosto 2003, l'Istituto federale della proprietà intellettuale ha approvato la modifica del regolamento di distribuzione e la sua entrata in vigore retroattiva al 1° gennaio 2003. Successivamente, sette aventi diritto ai compensi hanno presentato un "ricorso amministrativo (ricorso immediato)" alla Commissione di ricorso per la proprietà intellettuale, chiedendo in particolare l'annullamento della decisione di approvazione.
Con decisione del 1° giugno 2006, l'Istituto ha approvato un'ulteriore revisione del regolamento di distribuzione per la Tariffa W, concepita come una regolamentazione provvisoria per un periodo transitorio di tre anni. Anche contro questa decisione di approvazione, i sette aventi diritto ai compensi hanno presentato ricorso alla Commissione di ricorso.
Il 15 novembre 2006, la Commissione di ricorso ha trasferito i due procedimenti di ricorso pendenti al neoistituito Tribunale amministrativo federale, che il 23 luglio 2007 ha parzialmente accolto i due ricorsi, ha annullato le decisioni di approvazione dell'Istituto e ha respinto le richieste della SUISA di approvazione delle modifiche al suo regolamento di distribuzione.
Legge
Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la ricorrente SUISA è legittimata a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, in quanto società di gestione collettiva ha un interesse meritevole…