Art. 46 LDA

Obbligo di applicare tariffe

1 Le società di gestione allestiscono tariffe per riscuotere le indennità da esse rivendicate.
2 Negoziano il contenuto delle singole tariffe con le associazioni che rappresentano gli utenti.
3 Sottopongono per approvazione le tariffe alla Commissione arbitrale federale (art. 55) e pubblicano le tariffe approvate.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Tariffe forfettarie
    · 10/02/1999 · 103 citazioni Riassunto
  2. 2
    Qualità di parte della SSR e dell'UEFA nel quadro dell'approvazione della tariffa comune 3c concernente emissioni di televisione su grande schermo ("Public Viewing")
    · 18/03/2009 · 56 citazioni Riassunto
  3. 3
    Approvazione della tariffa comune 4d (tassa sui supporti di memorizzazione digitale come microchip oppure hard disk per apparecchi registratori audio e audiovisivi)
    · 19/06/2007 · 48 citazioni Riassunto
  4. 4
    Adeguatezza del progetto di tariffa A radio 2013-2016; portata dell'approvazione da parte della Commissione arbitrale federale (CAF)
    · 09/10/2014 · 28 citazioni Riassunto
  5. 5
    Diritto d'autore; diritto di ritrasmissione dell'organismo di diffusione (art. 37 lett. a LDA); esercizio del diritto di veto da parte della società di gestione (art. 22 cpv. 1 LDA); obbligo di gestione secondo regole f…
    · 09/07/2007 · 21 citazioni Riassunto
  6. 6
    Diritto d'autore; uso privato; possibilità di fare allestire da terzi gli esemplari di opere destinati all'uso privato
    · 26/06/2007 · 15 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Diritto d'autore
    · 11/12/2019 · 25 citazioni de
  • Diritto d'autore
    · 13/12/2007 · 21 citazioni de
  • Diritto d'autore
    · 17/04/2020 · 20 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.