Fatti

La British Broadcasting Corporation (BBC) e la società di gestione collettiva Swissperform hanno presentato un ricorso contro la cooperativa GGA-Maur, in quanto quest'ultima ha ritrasmesso senza il consenso della BBC i programmi televisivi BBC 1, BBC 4 e BBC CBeebies nella sua rete via cavo. Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Le ricorrenti sostenevano che l'emittente (la BBC) avesse un diritto di azione autonomo per impedire la ritrasmissione dei suoi programmi. Tuttavia, il Tribunale federale ha stabilito che, secondo la LDA, il diritto di divieto può essere fatto valere solo attraverso una società di gestione collettiva, e la legge non prevede alcuna eccezione per le emittenti. Anche il diritto internazionale non richiede una tale eccezione. Inoltre, era controverso se la società di gestione collettiva Swissperform fosse obbligata a concedere all'opponente l'autorizzazione per la ritrasmissione dei programmi BBC. Il Tribunale federale ha risposto affermativamente, in quanto erano soddisfatte le condizioni del Tariffario comune 1 (TC 1) applicabile. Questo tariffario prevede che la società di gestione collettiva debba concedere l'autorizzazione per la ritrasmissione, a condizione che l'utente rispetti le condizioni del tariffario. Poiché l'opponente era disposto a farlo, la Swissperform doveva concedere l'autorizzazione.

Legge

Il Tribunale federale ha affermato che, ai sensi dell'art. 22 cpv. 1 LDA, il diritto di divieto per la ritrasmissione di trasmissioni può essere fatto valere solo attraverso una società di gestione collettiva. La legge non prevede alcuna eccezione per le emittenti. Anche il diritto internazionale non richiede una tale eccezione.

Inoltre, il Tribunale federale ha stabilito che la società di gestione collettiva…