Art. 24b LDA
Riproduzione ai fini di diffusione
1 Il diritto di riprodurre opere musicali non teatrali può essere esercitato solo per il tramite di una società di gestione autorizzata se i supporti audio e audiovisivi disponibili in commercio sono utilizzati ai fini di diffusione dagli organismi di diffusione che soggiacciono alla legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione.
2 Le riproduzioni allestite secondo il cpv. 1 non possono essere alienate né messe altrimenti in circolazione; devono essere allestite con mezzi propri dall’organismo di diffusione. Vanno distrutte non appena hanno adempiuto il loro scopo. È fatto salvo l’articolo 11.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Diritto d'autore; diritto di ritrasmissione dell'organismo di diffusione (art. 37 lett. a LDA); esercizio del diritto di veto da parte della società di gestione (art. 22 cpv. 1 LDA); obbligo di gestione secondo regole f…11 citazioni
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2Adeguatezza del progetto di tariffa A radio 2013-2016; portata dell'approvazione da parte della Commissione arbitrale federale (CAF)6 citazioni
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3Nozione di "adeguatezza" rispettivamente di remunerazione adeguata per l'utilizzazione di diritti affini (Tariffa comune S [2011-2013])0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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8 citazioni
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Tarif A Fernsehen (Swissperform)8 citazioni
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7 citazioni04/06/2015 · 7 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.