Art. 24b LDA

Riproduzione ai fini di diffusione

1 Il diritto di riprodurre opere musicali non teatrali può essere esercitato solo per il tramite di una società di gestione autorizzata se i supporti audio e audiovisivi disponibili in commercio sono utilizzati ai fini di diffusione dagli organismi di diffusione che soggiacciono alla legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione.
2 Le riproduzioni allestite secondo il cpv. 1 non possono essere alienate né messe altrimenti in circolazione; devono essere allestite con mezzi propri dall’organismo di diffusione. Vanno distrutte non appena hanno adempiuto il loro scopo. È fatto salvo l’articolo 11.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Diritto d'autore; diritto di ritrasmissione dell'organismo di diffusione (art. 37 lett. a LDA); esercizio del diritto di veto da parte della società di gestione (art. 22 cpv. 1 LDA); obbligo di gestione secondo regole f…
    · 09/07/2007 · 11 citazioni Riassunto
  2. 2
    Adeguatezza del progetto di tariffa A radio 2013-2016; portata dell'approvazione da parte della Commissione arbitrale federale (CAF)
    · 09/10/2014 · 6 citazioni Riassunto
  3. 3
    Nozione di "adeguatezza" rispettivamente di remunerazione adeguata per l'utilizzazione di diritti affini (Tariffa comune S [2011-2013])
    · 27/02/2014 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.