Art. 37 LDA

Diritti degli organismi di diffusione

L’organismo di diffusione ha il diritto esclusivo di:
  1. a. ritrasmettere l’emissione;
  2. b. far vedere o udire l’emissione;
  3. c. registrare l’emissione su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati e riprodurre tali registrazioni;
  4. d. offrire al pubblico, alienare o mettere altrimenti in circolazione gli esemplari riprodotti dell’emissione;
  5. e. mettere a disposizione la sua emissione mediante un procedimento qualsiasi in modo tale che chiunque possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Diritto d'autore; diritto di ritrasmissione dell'organismo di diffusione (art. 37 lett. a LDA); esercizio del diritto di veto da parte della società di gestione (art. 22 cpv. 1 LDA); obbligo di gestione secondo regole f…
    · 09/07/2007 · 5 citazioni Riassunto
  2. 2
    Diritti d'autore; durata della protezione; concorrenza sleale (art. 4 cpv. 2 e art. 36 LDA; art. 5 lett. c LCSI). 1. I diritti del produttore di fonogrammi secondo l'art. 4 cpv. 2 LDA si estinguono dopo cinquant'anni (c…
    · 18/08/1992 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Urheberrecht und verwandte Schutzrechte
    ZK.2021.5
    · 02/03/2022 · 2 citazioni de
  • · 21/02/2011 · 1 citazioni de
  • 09/07/2007 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.