Art. 37 LDA
Diritti degli organismi di diffusione
L’organismo di diffusione ha il diritto esclusivo di:
- a. ritrasmettere l’emissione;
- b. far vedere o udire l’emissione;
- c. registrare l’emissione su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati e riprodurre tali registrazioni;
- d. offrire al pubblico, alienare o mettere altrimenti in circolazione gli esemplari riprodotti dell’emissione;
- e. mettere a disposizione la sua emissione mediante un procedimento qualsiasi in modo tale che chiunque possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Diritto d'autore; diritto di ritrasmissione dell'organismo di diffusione (art. 37 lett. a LDA); esercizio del diritto di veto da parte della società di gestione (art. 22 cpv. 1 LDA); obbligo di gestione secondo regole f…5 citazioni
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2Diritti d'autore; durata della protezione; concorrenza sleale (art. 4 cpv. 2 e art. 36 LDA; art. 5 lett. c LCSI). 1. I diritti del produttore di fonogrammi secondo l'art. 4 cpv. 2 LDA si estinguono dopo cinquant'anni (c…0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Urheberrecht und verwandte Schutzrechte2 citazioniZK.2021.5· 02/03/2022 · 2 citazioni de
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1 citazioni
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1 citazioni09/07/2007 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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