Art. 22 LDA
Ritrasmissione di opere diffuse
1 Il diritto di far vedere o udire, simultaneamente e senza modifiche, opere diffuse, oppure di ritrasmetterle nel corso della ritrasmissione di un programma d’emissione può essere esercitato solo dalle società di gestione autorizzate.
2 È lecito ritrasmettere opere mediante installazioni tecniche destinate ad un n. limitato di utenti, quali impianti che coprono un edificio plurifamiliare o un complesso residenziale.
3 Il presente articolo non si applica alla ridiffusione di programmi della televisione per abbonamento o di programmi che non possono essere captati in Svizzera.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Qualità di parte della SSR e dell'UEFA nel quadro dell'approvazione della tariffa comune 3c concernente emissioni di televisione su grande schermo ("Public Viewing")20 citazioni
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2Diritto d'autore; diritto di ritrasmissione dell'organismo di diffusione (art. 37 lett. a LDA); esercizio del diritto di veto da parte della società di gestione (art. 22 cpv. 1 LDA); obbligo di gestione secondo regole f…10 citazioni
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3Tariffa comune 3a, supplemento concernente l'indennità per la ricezione nelle camere d'hotel; uso privato non sottoposto a indennità4 citazioni
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4Diritti di riproduzione grafica di opere letterarie. 1. Azione d'accertamento; legittimazione attiva di una società cooperativa a cui sono ceduti i diritti di riproduzione; momento determinante (consid. 1). 2. L'art. 25…1 citazioni
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5DTF 77_II_3771 citazioni04/12/1951 · 1 citazioni
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6Convenzione di Bernaper laprotezione delle opere letterarie e artistiche (CB). 1. Art. 6 cpv. 2 e 3 LDA, art. 4 CB0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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5 citazioni
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4 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.