Fatti

Il Tribunale federale delle assicurazioni ha rinviato il caso il 21 ottobre 1999 all'Ufficio AI di Berna per ulteriori chiarimenti e disposizioni, poiché il diritto alle prestazioni dell'assicurata M. non era stato sufficientemente chiarito dal punto di vista medico. Dopo aver ottenuto un parere peritale, l'Ufficio AI ha disposto il 11 luglio 2003 una rendita parziale a decorrere dal 1° agosto 1999. A seguito di un ricorso, l'Ufficio AI ha revocato questa decisione e ordinato ulteriori accertamenti.

M. ha presentato un ricorso di diritto amministrativo chiedendo di ottenere prestazioni pensionistiche più elevate o di ordinare all'Ufficio AI di emanare una nuova decisione di merito.

Legge

Il Tribunale federale ha deciso che l'amministrazione non è autorizzata a emettere una decisione di ricorso puramente cassatoria, limitandosi a revocare una decisione costitutiva di diritti in vista di ulteriori accertamenti dei fatti.

La procedura amministrativa deve essere considerata come un'unità che comprende sia il procedimento decisionale che quello di ricorso. Un rinvio per l'integrazione dell'accertamento dei fatti attraverso una decisione di ricorso non è strutturalmente giustificato, poiché non si tratta di un processo che si svolge tra istanze diverse.

La persona assicurata ha…