Art. 64 PA

1 L’autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d’ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
2 Il dispositivo indica l’ammontare dell’indennità e l’addossa all’ente o all’istituto autonomo, nel cui nome l’autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente.
3 Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l’indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza.
4 L’ente o l’istituto autonomo, nel cui nome l’autorità inferiore ha deciso, risponde dell’indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa.
5 Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili. Sono fatti salvi l’articolo 16 cpv. 1 lett. a della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale e l’articolo 73 della legge del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali.

Le sentenze di principio 4

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Procedura d'interconnessione ai sensi della legge sulle telecomunicazioni
    · 22/11/2005 · 318 citazioni
  2. 2
    Autorizzazione per lavoro domenicale regolare o periodico
    · 16/02/2005 · 290 citazioni Riassunto
  3. 3
    Art. 12 OPGA: Procedura semplice e rapida di decisione e di decisione su opposizione
    · 23/09/2005 · 200 citazioni Riassunto
  4. 4
    Diritto di consultare i verbali della Corte plenaria e della Commissione amministrativa
    · 25/05/2007 · 83 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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