Art. 64 PA
1 L’autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d’ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
2 Il dispositivo indica l’ammontare dell’indennità e l’addossa all’ente o all’istituto autonomo, nel cui nome l’autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente.
3 Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l’indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza.
4 L’ente o l’istituto autonomo, nel cui nome l’autorità inferiore ha deciso, risponde dell’indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa.
5 Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili. Sono fatti salvi l’articolo 16 cpv. 1 lett. a della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale e l’articolo 73 della legge del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Procedura d'interconnessione ai sensi della legge sulle telecomunicazioni318 citazioni
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2Autorizzazione per lavoro domenicale regolare o periodico290 citazioni
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3Art. 12 OPGA: Procedura semplice e rapida di decisione e di decisione su opposizione200 citazioni
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4Diritto di consultare i verbali della Corte plenaria e della Commissione amministrativa83 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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291 citazioni
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212 citazioni
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135 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.