Fatti

La società [L. AG] ha assunto [D.] come venditrice qualificata a Ginevra a partire dal 1° dicembre 1986. Il contratto di lavoro prevedeva una partecipazione all'assicurazione malattia "secondo il contratto collettivo". Dopo la risoluzione del contratto, [D.] ha citato in giudizio [L. AG] per il pagamento di arretrati salariali, ritenendo che il contratto collettivo applicabile prevedesse un salario minimo superiore a quello da lei percepito.

Legge

Il DTF conferma la sua giurisprudenza stabilita nella sentenza Stähli del 1955, secondo la quale una clausola di parità di trattamento in un contratto collettivo di lavoro non conferisce alcun diritto civile diretto ai lavoratori non sindacalizzati nei confronti del loro datore di lavoro. Il datore di lavoro si assume la responsabilità solo nei confronti delle parti del contratto collettivo in caso di violazione di tale clausola.

Il DTF respinge gli argomenti della ricorrente volti a rimettere in discussione questa giurisprudenza, in particolare l'evoluzione economica e sociale, il parere dottrinale citato, nonché la presunta incorporazione del contratto…