Fatti
[M.] ha percepito indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione durante un primo periodo quadro per la percezione delle prestazioni a partire dal 3 novembre 1997. Dal 1° febbraio al 13 agosto 1998 è stato occupato presso la ditta H. AG. Successivamente ha nuovamente percepito indennità giornaliere. Con decisione del 9 dicembre 1999, la Cassa pubblica di disoccupazione del Cantone di Soletta ha negato il diritto all'indennità di disoccupazione dall'inizio del secondo periodo quadro da aprire il 3 novembre 1999, in quanto [M.] non soddisfaceva né il periodo minimo di contribuzione di 12 mesi né era esonerato dall'adempimento del periodo di contribuzione.
Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone di Soletta ha respinto il ricorso di M. Quest'ultimo ha quindi presentato un ricorso di diritto amministrativo con l'obiettivo di ottenere l'attribuzione di indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione a partire dal 3 novembre 1999.
Legge
Il Tribunale federale afferma che, ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI, ha diritto all'indennità di disoccupazione chi ha adempiuto il periodo di contribuzione o ne è esonerato. Il periodo di contribuzione deve essere adempiuto, ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 LADI, all'interno del periodo quadro previsto di due anni per almeno sei mesi. Poiché [M.] nel periodo quadro dal 3 novembre 1997 al 2 novembre 1999 è stato occupato solo dal 1° febbraio al 13 agosto 1998, non ha adempiuto il periodo minimo di contribuzione di 12 mesi.
Occorreva esaminare se [M.] fosse esonerato dall'adempimento del periodo di contribuzione. Ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. b LADI, un esonero è possibile se l'assicurato non ha avuto un rapporto di lavoro per un totale di oltre 12 mesi nel periodo quadro a causa di malattia, infortunio o…