Fatti
Mediante decisione del 24 agosto 2005, confermata con provvedimento formale del 23 gennaio 2006, la Cassa di disoccupazione del Cantone Ticino ha sospeso l'assicurata G. dal diritto all'indennità di disoccupazione per 31 giorni, in quanto la disdetta del contratto di lavoro da parte del datore di lavoro T. era riconducibile a sua colpa. G., rappresentata dall'avv. Pagnamenta, ha presentato ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il cui Presidente, dopo alcuni accertamenti, ha stralciato la causa dai ruoli per intervenuta transazione, consistente nella riduzione del periodo di sospensione da 31 a 18 giorni.
Il Segretariato di Stato dell'economia (seco) ha interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento del giudizio cantonale o, in subordine, il rinvio dell'incarto all'autorità inferiore per decidere nel merito.
Legge
Secondo il Tribunale federale, l'art. 50 cpv. 1 LPGA consente la conclusione di transazioni in ambito di assicurazioni sociali, intese come vertenze concernenti le prestazioni ai sensi degli art. 14 segg. LPGA e art. 132/134 OG. Tale principio era già stato affermato dalla giurisprudenza precedente all'entrata in vigore della LPGA e trova conferma anche nelle nuove disposizioni della legge.
Il Tribunale federale ha inoltre stabilito che gli accordi transattivi tra assicurati e assicuratori sono possibili nell'ambito di…