Art. 132 OG
Disposizioni transitorie
1 La presente legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore.
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3 I giudici ordinari e i giudici supplenti eletti in base alla legge del 16 dicembre 1943 sull’organizzazione giudiziaria o al decreto federale del 23 marzo 1984 concernente l’aumento del n. dei giudici supplenti del Tribunale federale e quelli eletti nel 2007 e nel 2008 restano in carica fino al 31 dicembre 2008.
4 La limitazione del n. dei giudici supplenti secondo l’articolo 1 cpv. 4 si applica dal 2009.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 28 cpv. 2 LAI: Riduzione dei salari statistici. - Ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato1’908 citazioni
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2Art. 132 cpv. 2 OG (nella versione in vigore dal 1° luglio 2006), art. 104 lett. a, art. 105 cpv. 2 OG: Cognizione del Tribunale federale delle assicurazioni in caso di valutazione dell'invalidità1’430 citazioni
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3Art. 30 cpv. 1 lett. e LADI, art. 104 lett. a OG411 citazioni
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4329 citazioni
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5Art. 108 cpv. 2 in relazione con l'art. 132 OG: Ammissibilità di nuovi documenti. - Salvo nell'ambito di un secondo scambio di allegati, non è lecito produrre nuovi documenti dopo la scadenza del termine di ricorso (cam…308 citazioni
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6Diritto di essere sentito. - Conferma della giurisprudenza per la quale il giudice può tutelare con sostituzione dei motivi una decisione di revisione resa a torto qualora la decisione iniziale fosse senza dubbio errone…195 citazioni
Ultime sentenze del TF
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