Fatti
A. ha lavorato in qualità di capo del servizio di montaggio della falegnameria-ebanisteria X SA ed era assicurato presso la Cassa nazionale svizzera di assicurazione contro gli infortuni (SUVA) per gli infortuni professionali e non professionali. L'11 luglio 1996, A. è caduto da un ponteggio. La SUVA si è fatta carico del caso e ha concesso ad A. le prestazioni dovute per le conseguenze di questo incidente. Tuttavia, sulla base di rapporti medici, la SUVA ha deciso il 5 giugno 1998 che i disturbi di cui soffriva A. non erano più in relazione causale con l'incidente dell'11 luglio 1996 e ha interrotto il pagamento dell'indennità giornaliera e delle spese di trattamento. A. ha presentato opposizione, poi ricorso contro questa decisione.Legge
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha riesaminato la sua giurisprudenza riguardante la produzione di nuovi documenti dopo la scadenza del termine di ricorso. D'ora in poi, non ammetterà più la produzione di tali documenti, salvo nel quadro di un secondo scambio di scritti. Questa nuova giurisprudenza mira a garantire la parità di trattamento tra i giustiziali e a rispettare il senso letterale dell'art. 108 cpv. 2 OG, che consente la produzione solo di documenti esistenti al momento del ricorso.
Tuttavia, il Tribunale federale riserva il caso in cui i nuovi documenti…