Art. 33 PC
1 Ciascuna delle parti deve aggiungere al suo allegato, in un inserto numerato progressivamente, i documenti ch’essa produce a titolo di prova e, in caso di riferimento ai registri pubblici, i relativi estratti autenticati. Rimane riservata la dispensa di produzione prevista nell’articolo 53. Se gli annessi sono voluminosi, i punti citati devono essere precisati.
2 Quando una parte non possiede documenti dei quali intende valersi, indica il nome e l’indirizzo del detentore. Nello stesso modo sono designati i testimoni notificati.
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Assicurazione contro gli infortuni (indennità giornaliera)3 citazioni
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Nichtanhandnahme (Nötigung, Freiheitsberaubung etc.); Ausstand1 citazioni
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Assicurazione contro la disoccupazione (requisito processuale)1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.