Fatti

B. (nata nel 1962) si è annunciata all'assicurazione invalidità il 17/27 settembre 2002 per le conseguenze residue di un incidente in motocicletta subito come passeggera il 4 agosto 1996. Dopo aver ottenuto una perizia pluridisciplinare presso la MEDAS X. del 24 maggio 2004, l'ufficio AI di Svitto ha disposto il 7 marzo 2005 la concessione di una mezza rendita d'invalidità con effetto dal 1° settembre 2001, in considerazione di un grado d'invalidità del 57%. Il ricorso presentato contro tale decisione è stato respinto dall'amministrazione, che ha riconosciuto un grado d'invalidità arrotondato al 59%. Il Tribunale amministrativo del Cantone di Svitto ha accolto parzialmente il reclamo e ha accordato a B. una rendita d'invalidità intera per il periodo dal 1° dicembre 2001 al 30 aprile 2004 e, a decorrere dal 1° maggio 2004, una rendita d'invalidità ai tre quarti in considerazione di un grado d'invalidità del 61,7%.

Legge

Il Tribunale federale delle assicurazioni esamina se il tribunale precedente abbia violato il diritto federale, accertato in modo manifestamente errato, incompleto o in violazione di disposizioni procedurali essenziali i fatti rilevanti per il diritto.

Il tribunale cantonale ha esposto correttamente le disposizioni di legge e i principi giurisprudenziali determinanti per la valutazione del diritto alla rendita. La constatazione di una capacità lavorativa del 50% in attività di lavoro sostitutive adeguate è una questione di fatto e pertanto vincolante per il Tribunale federale delle assicurazioni.

Tuttavia, la questione se il rapporto di lavoro con la ditta O. AG e il reddito ivi conseguito siano stati…