Fatti

La società A. AG, con sede a X., ha come scopo, secondo l'iscrizione nel registro di commercio, l'acquisto e la vendita, nonché l'intermediazione, l'amministrazione e il finanziamento di immobili. Il suo patrimonio consiste principalmente nell'immobile Villa Y. a X. La società A. AG è detenuta dalla società B. AG a Z., che a sua volta appartiene interamente alla società C. AG. Il proprietario della società C. AG è D.

Il 30 novembre 1998, la società A. AG ha chiesto all'Amministrazione fiscale cantonale dei Grigioni di stabilire che essa sarebbe stata privilegiata nella sua prevista liquidazione ai sensi dell'art. 207 della Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD). L'intenzione era l'acquisto delle azioni della società A. AG da parte di D. e successivamente la liquidazione della società A. AG, con la conseguente transizione della proprietà dell'immobile a X. alla proprietà privata di D.

L'Amministrazione fiscale cantonale ha respinto la richiesta, in quanto la vendita dell'immobile a D. rappresentava solo una fase intermedia e il privilegio ai sensi dell'art. 207 LIFD non si applicava. Contro questa decisione, la società A. AG ha presentato ricorso, che è stato accolto dal Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni.

L'Amministrazione federale delle contribuzioni ha quindi presentato un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento delle decisioni del Tribunale amministrativo e dell'Amministrazione fiscale cantonale.

Legge

Il Tribunale federale accoglie il ricorso dell'Amministrazione federale delle contribuzioni.

In primo luogo, il Tribunale federale chiarisce che il termine di ricorso per l'Amministrazione federale delle contribuzioni è iniziato a decorrere solo con la notifica della sentenza a essa stessa e, pertanto, il ricorso è stato presentato entro il termine.

Nel merito, il…