Art. 207 LIFD
Riduzione dell’imposta in caso di liquidazione di società immobiliare
1 L’imposta sull’utile in capitale ottenuto da una società immobiliare costituita innanzi l’entrata in vigore della presente legge, all’atto del trasferimento di un immobile all’azionista, è ridotta del 75 per cento se la società viene sciolta.
2 L’imposta sull’eccedenza di liquidazione ottenuta dall’azionista è ridotta nella stessa proporzione.
3 La liquidazione e la cancellazione della società immobiliare devono avvenire il più tardi il 31 dicembre 2003.
4 Se l’azionista acquisisce da una società immobiliare di azionisti inquilini, in proprietà per piani e contro cessione dei suoi diritti di partecipazione, la parte dell’immobile il cui uso è legato ai diritti ceduti, l’imposta sull’utile di capitale della società è ridotta del 75 per cento, qualora la società sia stata fondata prima del 1° gennaio 1995. Inoltre, il trasferimento del fondo all’azionista deve essere iscritto nel registro fondiario il 31 dicembre 2003 al più tardi. A queste condizioni, l’imposta sul ricavato della liquidazione ottenuto dall’azionista è ridotta nella stessa proporzione.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Termine di ricorso; decisione di accertamento in materia d'imposta federale diretta1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 4
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Ultime sentenze del TF
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