Fatti

I ricorrenti [A.Y.] e [B.Y.] , domiciliati a Sciaffusa, hanno percepito nel 2003 utili dalla liquidazione di due società per azioni immobiliari con sede nel Canton Ginevra. L'amministrazione fiscale cantonale di Sciaffusa ha tassato i contribuenti per l'imposta federale diretta 2003 e le imposte cantonali e comunali 2003, trattando gli utili di liquidazione come provento del patrimonio mobile.

I contribuenti hanno presentato un'opposizione alla tassazione e hanno chiesto di tassare l'utile della liquidazione della [Q.] come reddito da attività indipendente. L'amministrazione fiscale cantonale di Ginevra ha corretto la sua tassazione originaria e ha comunicato che l'utile della liquidazione della [Q.] era stato tassato nel Canton Ginevra, poiché si trattava di reddito d'impresa.

Il Tribunale d'appello del Canton Sciaffusa ha respinto l'opposizione e ha stabilito che gli utili di liquidazione costituiscono provento del patrimonio mobile, che deve essere tassato integralmente nel domicilio fiscale principale. I contribuenti hanno presentato un ricorso al Tribunale federale e hanno chiesto di annullare la tassazione dell'imposta federale diretta 2003 e di tassare l'imposta sul reddito senza compensare gli utili di liquidazione contestati.

Legge

I. Imposta federale diretta

Il Tribunale federale ha stabilito che, per quanto riguarda l'imposta federale diretta, non sussiste un conflitto di competenza intercantonale e, quindi, non sussiste una doppia tassazione. I ricorrenti non hanno dimostrato in modo sufficiente in che modo i calcoli effettuati dalle autorità precedenti siano errati. Le azioni contestate devono essere qualificate come patrimonio privato e l'autorità precedente ha qualificato correttamente le partecipazioni in questione come patrimonio privato.

II. Imposte cantonali e comunali

Il Tribunale federale ha stabilito che sussiste una doppia tassazione attuale ai sensi della giurisprudenza del Tribunale federale, poiché sia il Canton Sciaffusa che il Canton Ginevra rivendicano la tassazione dell'utile di liquidazione della [Q.] . La doppia tassazione riguarda solo le imposte cantonali e comunali 2003, e non l'imposta federale diretta 2003.

L'autorità precedente ha stabilito che il Canton…