Fatti
L'azienda P. GmbH è stata condannata dall'Ufficio federale delle comunicazioni con un ordine di sanzione del 25 marzo 1993 a una multa di Fr. 4'500.-- per aver immesso sul mercato apparecchi terminali non autorizzati ai sensi dell'art. 57 cpv. 1 lett. d LTC in applicazione dell'art. 7 LRPG. Parallelamente è stato avviato anche un procedimento penale amministrativo contro il responsabile dell'azienda Z. per gli stessi apparecchi.
Negli atti di questo procedimento contro Z. si trovava una nota di atti del 7 luglio 1992, secondo la quale i radiotelefoni portatili "Hynamic 9821" in questione avevano una potenza effettivamente irradiata estremamente bassa. Questa nota di atti è stata resa nota all'azienda P. GmbH solo il 2 settembre 1993.
Con richiesta di revisione del 22 settembre 1993, l'azienda P. GmbH ha chiesto l'annullamento dell'ordine di sanzione e il suo proscioglimento. Tuttavia, l'Ufficio federale delle comunicazioni ha respinto la richiesta di revisione con decisione del 31 marzo 1994.
Legge
Il Tribunale federale ritiene la nota di atti del 7 luglio 1992 come un nuovo fatto rilevante ai sensi dell'art. 84 cpv. 1 lett. a LRPG. Sebbene l'Ufficio federale delle comunicazioni fosse a conoscenza della nota di atti, non l'aveva presa in considerazione nel procedimento contro la P. GmbH. Poiché la nota di atti contiene informazioni sulla bassa portata e sulla potenza irradiata degli apparecchi, essa è rilevante per la valutazione giuridica e la commisurazione della pena.
Il Tribunale federale afferma che la portata degli apparecchi radiofonici è importante per il…