Art. 84 DPA

1 Un procedimento penale conchiuso con decreto penale, decisione penale o decisione di non doversi procedere cresciuti in giudicato può, a richiesta o d’ufficio, essere sottoposto a revisione:
  1. a. in base a fatti o elementi di prova rilevanti che l’amministrazione non conosceva al tempo del precedente procedimento;
  2. b. se, successivamente, contro un compartecipe è stata pronunciata una sentenza penale inconciliabile con il decreto o la decisione penale;
  3. c. se un reato ha influito sulla decisione dell’amministrazione.
2 La revisione in favore dell’imputato è in ogni tempo ammissibile. La prescrizione dell’azione penale sopravvenuta dopo che la decisione contestata sia cresciuta in giudicato non si oppone a una nuova condanna.
3 La revisione a pregiudizio dell’imputato è unicamente ammissibile in base al cpv. 1 lettere a e c e fintanto che l’azione penale non sia prescritta. La prescrizione decorre dal momento dell’infrazione; la decisione precedente non è motivo d’interruzione.
4 I disposti degli articoli 84 a 88 si applicano per analogia all’ordine e alla decisione di confisca.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Diritto alla revisione nella procedura penale; garanzia della parità ed equità di trattamento nei procedimenti giudiziari o amministrativi
    · 12/06/2001 · 0 citazioni
  2. 2
    Contemporaneamente comincia a decorrere il termine di prescrizione della pena (consid. 5b)
    · 25/11/1996 · 0 citazioni Riassunto
  3. 3
    · 14/06/1994 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 14/12/2017 · 0 citazioni de
  • 12/12/2013 · 0 citazioni de
  • Vertrauenshaftung; Verjährung
    · 13/05/2008 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

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