Fatti
La conduttrice D. aveva preso in affitto un appartamento dai locatori A.A. e B.A. I locatori hanno disdetto il contratto di locazione il 18 gennaio 2013 senza addurre alcun motivo. D. ha impugnato la disdetta presso l'autorità di conciliazione, ma il Tribunale delle locazioni di Zurigo ha ritenuto la disdetta non abusiva. Questa sentenza del 23 ottobre 2014 è rimasta incontestata.
Successivamente, D. ha proposto una domanda di risarcimento danni contro A.A. sostenendo che il presunto fabbisogno personale fosse stato solo un pretesto. Il Tribunale delle locazioni e il Tribunale superiore del Cantone di Zurigo hanno accolto parzialmente la domanda. A.A. ha quindi presentato un ricorso in materia civile al Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale accoglie il ricorso e respinge la domanda di risarcimento danni di D. Esso afferma che l'accertamento definitivo nel precedente procedimento di tutela contro il licenziamento, secondo cui la disdetta non era abusiva, è vincolante per il processo di risarcimento danni. Una nuova valutazione della questione se il presunto fabbisogno personale fosse stato solo un pretesto non è ammissibile.
Il Tribunale federale rileva che il giudicato…