Fatti
Il caso riguarda un manovale che il 3 agosto 1987 si è storto la mano sinistra durante il lavoro. Sebbene l'infortunio fosse indiscusso, l'Istituto svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA) ha negato l'obbligo di prestazione, in quanto la complicazione successiva - una tenosinovite tubercolare - non è stata riconosciuta come conseguenza dell'infortunio.
Il Tribunale federale delle assicurazioni è tuttavia giunto alla conclusione che l'infortunio del 3 agosto 1987 deve essere considerato come causa parziale indiretta del difetto insorto. Il movimento errato della mano ha portato alla lacerazione o all'allungamento eccessivo delle aderenze preesistenti, dovute alla tubercolosi, nelle guaine tendinee. Il successivo trattamento con cortisone ha scatenato l'effettiva insorgenza dell'infiammazione tubercolare, che ha portato a cicatrici e limitazioni dei movimenti della mano.
Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF), l'assicurazione contro gli infortuni deve farsi carico dei danni causati all'infortunato durante il trattamento curativo. Il legislatore, con questa disposizione, ha consapevolmente effettuato una ripartizione del rischio tra l'assicurazione contro gli infortuni e l'assicurazione malattia, in base alla quale l'assicuratore contro gli infortuni deve rispondere dei danni causati da misure di assistenza sanitaria a seguito di infortuni assicurati.
Legge
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha rilevato che per le conseguenze fisiche degli infortuni l'adeguatezza non svolge praticamente alcun ruolo come limitazione giuridica della responsabilità dell'assicuratore contro gli infortuni. L'assicurazione contro gli infortuni risponde anche per complicazioni rare e gravi…