Fatti
A., nato nel 1986, ha lavorato presso il Centro B., un'agenzia specializzata della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), a partire dal 1° agosto 2008. Dal 1° gennaio 2012 è stato responsabile delle vendite. Dal 2014 al 2017 ha frequentato un corso di formazione continua, i cui costi sono stati parzialmente sostenuti dal Centro B. Il 4 giugno 2018, A. ha rescisso il rapporto di lavoro. Con decisione del 27 giugno 2019, il Centro B. ha richiesto il rimborso di due terzi del totale del sostegno fornito per la formazione continua, ovvero Fr. 19'039.45. Il ricorso presentato contro tale decisione è stato respinto dal Comitato direttivo della CDPE con decisione del 3 settembre 2020.
Legge
Il conflitto negativo di competenza da valutare si traduce per il ricorrente in un diniego formale di giustizia e in una violazione della garanzia del diritto di accesso a un tribunale. Poiché la Commissione di ricorso CDPE/CDSS non soddisfa i requisiti dell'art. 30 cpv. 1 Cost., il Tribunale amministrativo del Cantone di Berna deve essere considerato competente per materia. Ciò si giustifica essenzialmente per il rinvio del regolamento del personale del Comitato direttivo della CDPE al diritto del personale bernese,…