Fatti

D. ed E. (convenuti) abitavano dal giugno 2002 come inquilini in una casa unifamiliare di 8 stanze, affittata loro da A.C. e B.C. (attori). Gli attori hanno dapprima disdetto il contratto di locazione in via straordinaria per il 30 novembre 2002 e successivamente in via ordinaria per il 31 marzo 2003. I convenuti hanno contestato entrambe le disdette presso l'autorità di conciliazione, che le ha dichiarate invalide. Il tribunale delle locazioni ha stabilito la validità della disdetta ordinaria del 5 novembre 2002, contro la quale i convenuti hanno fatto ricorso al tribunale superiore del Cantone di Zurigo. Il tribunale superiore ha annullato la validità della disdetta ordinaria, a seguito di che gli attori hanno presentato ricorso al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso degli attori. Ha affermato che ai sensi dell'art. 271a cpv. 1 lett. d CO, una disdetta pronunciata dal locatore durante un procedimento giudiziario relativo al contratto di locazione è impugnabile, indipendentemente dal fatto che sia effettivamente abusiva. Lo scopo di questa disposizione è di impedire che il locatore possa porre fine a un procedimento giudiziario a lui sgradito mediante la disdetta del contratto di locazione. Non è giustificata una limitazione dell'ambito di applicazione della norma oltre il testo di legge.

Il Tribunale federale ha inoltre affermato che anche l'interpretazione sistematica si oppone a…