Fatti
Il Consiglio comunale di Stäfa ha concesso ad A.Y. e B.Y. l'autorizzazione edilizia per la costruzione di una casa unifamiliare con doppio garage. Il vicino X., proprietario di un immobile a circa 280 m di distanza, ha presentato ricorso presso la Commissione cantonale dei ricorsi in materia edilizia. Quest'ultima ha accolto parzialmente il ricorso e ha obbligato i committenti a installare uno specchio per il traffico. Per il resto, la Commissione dei ricorsi in materia edilizia ha negato al ricorrente la legittimazione a ricorrere.
Il Tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo non è entrato nel merito del ricorso presentato da X. in base all'art. 338a della Legge cantonale sulla pianificazione e l'edilizia, per mancanza di legittimazione processuale del ricorrente.
Contro la decisione di non entrata in materia del Tribunale amministrativo di Zurigo, X. ha presentato sia un ricorso di diritto amministrativo che un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale non è entrato nel merito del ricorso di diritto amministrativo, poiché le norme cantonali sulla protezione della natura e del paesaggio nonché sulla sicurezza del traffico invocate dal ricorrente davanti al Tribunale amministrativo non possono essere considerate disposizioni di esecuzione ai sensi dell'art. 33 cpv. 2 LPT. Pertanto, l'art. 33 cpv. 3 lett. a LPT non…